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Riferimenti Normativi

Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Comunicazione ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 in tema di fatturazione elettronica.

Comunicazione del codice univoco ufficio.

Si comunica che con il decreto 3 aprile 2013 n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’art. 1 comma 209 citato dispone che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”. In particolare tale obbligo riguarda anche questa istituzione scolastica; ai sensi dell’art 6 comma 2 del regolamento, l’obbligo decorre dal 6 giugno 2014.

Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione scolastica, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Eventuali fatture ricevute dopo tale data, in formato non elettronico, dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.